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Whistleblowing

Con la Legge n. 179 del 2017 così come recentemente modificata dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 è stato introdotto l’obbligo per le società private e le pubbliche amministrazioni di attivare al proprio interno canali di segnalazione delle violazioni. La citata direttiva europea del 16 aprile 2019 n°1937, che ha ottenuto parere favorevole del Garante privacy, conferma l’obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti di dotarsi di canali sicuri di segnalazione.

Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’azienda del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Tale disciplina tutela quindi i dipendenti che segnalano violazioni di norme, tra le quali quelle in materia di protezione dati, di cui siano venute a conoscenza in ambito lavorativo, sia pubblico che privato. Dall’ambito di applicazione del decreto sono escluse contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

Si parla di whistleblowing “interno” quando la segnalazione viene fatta da un dipendente dell’azienda per tramite di canali di segnalazione interni alla stessa. Questi strumenti hanno allo scopo di garantire una via di comunicazione a tutti coloro che sono a conoscenza di illeciti o atti non etici avvenuti all’interno dell’organizzazione. Quando la denuncia viene fatta pubblicamente, ad esempio all’autorità giudiziaria o alla stampa, si parla di whistleblowing di tipo “esterno”. Spesso questa forma viene scelta da coloro i quali non ripongono sufficiente fiducia nei confronti della propria organizzazione o che non considerano adeguati i sistemi e/o le procedure interne di gestione dei casi.

Per tale motivo la Lux Impianti, in ossequio al Modello Organizzativo 231 D.lgs. 231/01 di cui si è dotata, e del codice etico e di condotta approvato ed operante, a breve attiverà, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo51 del decreto legislativo n.81 del 2015, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione». La gestione del canale di segnalazione sarà affidata a una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero affidata ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.

Si fa infine presente che La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.